Cass. civile, sez. II del 1981 numero 6110 (18/11/1981)


Al fine di stabilire se una disposizione testamentaria sia a titolo universale o particolare, deve innanzi tutto accertarsi, in base ad elementi oggettivi e soggettivi (limitatamente al modo in cui il testatore ha considerato i beni oggetto della disposizione), l'intrinseca natura della disposizione, ossia se essa comprenda o meno la universalità od una quota dei beni del de cuius, ovvero se, essendovi unicamente una indicazione di beni determinati, il testatore abbia considerato detti beni come tali oppure come quota del suo patrimonio; mentre può avere valore solo sussidiario il ricorso, agli indicati fini, ad altri elementi, come l'attribuzione meramente formale, da parte del de cuius, del titolo di erede o di legatario, la quale, conseguentemente, è priva di qualsiasi rilevanza qualora contrasti con la intrinseca natura della disposizione testamentaria, laddove ben può essere valutata come elemento confermativo del risultato dell'indagine condotta sulla obbiettiva consistenza della disposizione stessa. In ipotesi di divisione fatta dal testatore ai sensi dell' art. 734 cod. civ., lo stabilire se il testatore abbia inteso chiamare i coeredi in quote uguali o diverse è questione da risolvere attraverso la ricerca della volontà effettiva del de cuius, e non già sulla base del valore delle porzioni in concreto formate ed assegnate a ciascuno dei coeredi, ben potendo il diverso valore di taluna di dette porzioni, rispetto alle altre, dipendere, non dalla volontà del testatore di chiamare il destinatario di tale porzione in quota di entità diversa da quella degli altri coeredi, ma dal personale criterio di valutazione adottato dal testatore stesso.

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