Cass. civile, sez. II del 1981 numero 5568 (24/10/1981)


Il conguaglio in danaro previsto dal testatore nella divisione dei beni ereditari da lui fatta ai sensi dell' art. 734 cod. civ. costituisce, non assegno divisionale in senso tecnico, ma legato divisionis causa, avente, oltre al fine di correggere le ineguaglianze in natura nelle quote già esistenti all' epoca della formazione del piano di ripartizione da parte del de cuius, anche la funzione di assicurare alle quote, sino alla maturazione del diritto al conseguimento delle medesime, il valore originario rispetto agli eventuali squilibri dovuti alla fluttuazione dei prezzi di mercato o ad altri non prevedibili eventi, sicché, ove nel testamento sia disposta l' attribuzione del conguaglio in questione in un momento successivo a quello di apertura della successione, è a tale momento che va riferita la rivalutazione del conguaglio stesso, avuto riguardo alla sua indicata funzione ed allo scopo della rivalutazione.

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