Cass. civile, sez. II del 1981 numero 5439 (17/10/1981)


Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunzie fatte dalle parti a scopo transattivo, se non raggiungono l' effetto desiderato, non avendo come proprio presupposto l' ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell' art. 2944 cod. civ., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né possono importare rinunzia tacita a far valere la prescrizione stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta - senza cioè possibilità alcuna di diversa interpretazione - con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui.

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