Cass. civile, sez. II del 1981 numero 4601 (14/07/1981)


L' art 1125 cod civ, secondo il quale, negli edifici condominiali,le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l' uno all' altro sovrastanti, costituisce norma derogabile dall' autonomia privata, sicché i condomini interessati ben possono addivenire ad un accordo sul loro rispettivo diritto e determinare convenzionalmente, oltre ai lavori da eseguire, chi debba sostenerne la spesa. Conseguentemente, solo in caso di mancanza di tale accordo trova applicazione il criterio ripartitivo ex art 1125 cod civ, restando, d' altro canto, il diritto di rimborso del condomino, che abbia provveduto a tali opere, subordinato, oltre alla richiesta in tal senso, anche alla duplice condizione delle necessita della spesa e della sua urgenza, cioè dell' indifferibilità, secondo il criterio del buon padre di famiglia, per evitare un possibile nocumento.

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