Cass. civile, sez. II del 1981 numero 3523 (29/05/1981)


La compravendita con effetti reali, e cioe implicante il trasferimento della proprieta in favore dell'acquirente, comporta che a quest'ultimo consegue anche il possesso della cosa venduta, immediatamente e senza necessità di materiale consegna, mentre l'eventuale protrarsi dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa medesima da parte del venditore deve ritenersi, in difetto di pattuizione contraria, una mera detenzione nomine alieno.

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