Cass. civile, sez. II del 1981 numero 2363 (22/04/1981)


Vendita di cosa altrui e promessa del fatto del terzo, di cui, rispettivamente, agli artt 1478 e 1381 cod civ, si differenziano perchè, nella prima, il venditore assume in proprio l'obbligo del trasferimento del bene e, nella seconda, tale trasferimento è demandato al facere del terzo, venendo dedotto in obbligazione solo per questa via, secondaria ed eventuale, sicchè, mentre nella vendita di cosa altrui l'obbligazione del venditore di procurare al compratore l'acquisto della cosa altrui nasce come obbligazione primaria, sin dal momento della conclusione del contratto, nella promessa del fatto del terzo contenuto del negozio è l'obbligo assunto dal promittente verso il promissario di adoperarsi affinchè il terzo si obblighi a fare o faccia ciò che il promittente medesimo ha promesso.

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