Cass. civile, sez. II del 1981 numero 2325 (17/04/1981)


Qualora venga proposta azione di reintegrazione, ai sensi dell' art 1168 cod civ, il compito del giudice è limitato all' accertamento - sulla base dei prodotti elementi probatori - circa la sussistenza di un possesso tutelabile e, di contro, di una azione contro di esso, integrante gli estremi dello spoglio. Ogni questione riguardante la legittimita del possesso - e in particolare la sua rispondenza ad un valido titolo - resta invece estranea al giudizio possessorio, nel quale assume rilievo solo la situazione di fatto esistente al momento della turbativa.

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