Cass. civile, sez. II del 1981 numero 1341 (10/03/1981)


La vendita, da parte del genitore esercente la patria potestà, di un bene in parte del figlio minore, ove conclusa non già anche in nome del minore ma in nome proprio e senza dichiarare di non essere proprietario di tutto il bene, non è annullabile per la parte di spettanza del minore, poiché non da luogo ad una fattispecie di mancata integrazione della capacità del minore in ordine ad atto eccedente l' ordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice tutelare, bensì configura una ipotesi di carenza della legittimazione al negozio e quindi di contratto concluso a non domino, quale la vendita di cosa parzialmente altrui, e di conseguenza non è affetta da nullità ma produce soltanto effetti obbligatori ed a norma dello art. 1478 cod. civ., l' obbligo del venditore di far acquistare al compratore tale parte del bene, con il conseguente risarcimento del danno in caso di inadempimento.

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