Cass. civile, sez. II del 1981 numero 1083 (23/02/1981)


Poichè l'azione promossa dal comodante nei confronti del comodatario è diretta ad ottenere la restituzione della cosa concessa in comodato e di natura personale e prescinde dalla prova del diritto di proprietà, può essere proposta da chiunque, avendo avuta la disponibilità materiale della cosa stessa, dimostri di averla consegnata ad altri a titolo gratuito affinchè se ne servisse per un uso determinato, con l'obbligo di custodirla con la diligenza del buon padre di famiglia e di restituirla alla scadenza del contratto, ovvero a sua richiesta.Nessuna norma prevede per il contratto di comodato immobiliare la necessita della forma scritta; ne essa può essere affermata per analogia con quanto stabilito a proposito di altri contratti aventi diversa natura.

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