Cass. civile, sez. II del 1980 numero 6230 (24/11/1980)


Costituisce patto successorio, vietato dall'art. 458 Cod. civ., ogni convenzione che abbia per oggetto la costituzione, modificazione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e faccia sorgere un vinculum iuris, di cui la successiva disposizione testamentaria rappresenti l'adempimento.

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