Cass. civile, sez. II del 1980 numero 593 (24/01/1980)


La vendita obbligatoria in cui l'efficacia traslativa del contratto è differita al verificarsi di un certo fatto o al compimento di un determinato atto, senza necessità di una ulteriore manifestazione di volontà delle parti, differisce dal contratto preliminare di vendita per il fatto che le parti non assumono l'impegno di concludere una futura vendita (come nel contratto preliminare), ma si obbligano immediatamente, il venditore a trasferire il diritto e il compratore a pagare il prezzo convenuto, anche se l'effetto traslativo del contratto è rinviato ad un momento successivo.

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