Cass. civile, sez. II del 1980 numero 4708 (18/07/1980)


Qualora il testatore lasci alcuni beni in legato ad un'erigenda fondazione, per il dichiarato perseguimento di determinati scopi, e, per il caso in cui questi non siano raggiungibili, come nell'ipotesi di mancato riconoscimento di tale fondazione, attribuisca i beni medesimi ad altro soggetto, senza specifica destinazione, va esclusa la configurabilità di una sostituzione ordinaria, ai sensi ed agli effetti dell'art. 688 Cod. civ., caratterizzata da un meccanismo condizionante predisposto dal de cuius con solo riguardo alla persona del beneficiario, e deve ravvisarsi, pertanto, una nuova e distinta disposizione testamentaria, con la conseguenza che quest'ultima non può ritenersi a titolo particolare per il solo fatto di ricollegarsi al predetto legato, ma deve essere valutata alla stregua della volontà espressa dal de cuius nel complesso delle disposizioni testamentarie.

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