Cass. civile, sez. II del 1980 numero 2290 (09/04/1980)


La petitio hereditatis, intesa a conseguire il rilascio di beni ereditari, può essere sperimentata sia contro colui che tali beni possiede vantando un titolo ereditario che non gli compete (possessio pro herede) sia contro chi li possiede senza alcun titolo (possessio pro possessore); e l'oggetto suo peculiare necessario presupposto della domanda restitutoria, è costituito dall'accertamento, nell'attore, della qualità di erede, in quanto contestata dal convenuto, senza che occorra che la contestazione abbia radice in una pretesa di quest'ultimo in ordine a siffatta qualità. Il principio secondo cui l'azione di un soggetto, che pretenda dal possessore la restituzione di beni determinati qualificandosi erede del proprietario degli stessi, va qualificata come petitio hereditatis o come rei vindicatio, a seconda che l'attore reclami la restituzione dei beni come elementi dell'universum jus defuncti o nella loro individualità, non ha carattere assoluto; nel secondo caso, invero, deve aversi riguardo anche alla posizione assunta dal convenuto, giacchè il fatto che la richiesta di restituzione concerna beni pertinenti all'eredità non considerati come elementi della stessa non è sufficiente ad escludere la configurabilità della petitio, qualora il convenuto si limiti a contestare la delazione o l'acquisto dell'eredità da parte dell'attore senza negare la proprietà dei beni in capo al de cuius.

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