Cass. civile, sez. II del 1980 numero 2059 (28/03/1980)


Il trasferimento delle cose mobili vendute in un locale di pubblico deposito, qualora il compratore non si sia presentato a riceverle, costituisce, a norma dell'art. 1514 cod. civ., una facoltà del venditore, dal cui mancato esercizio non deriva, al venditore medesimo, alcuna conseguenza pregiudizievole in ordine al diritto di pretendere il corrispettivo dal compratore. Ove il compratore, che sia debitore del prezzo, eccepisca ai fini dell'art. 1460 cod.civ. l'inadempimento del venditore in ordine alla obbligazione di consegna del bene venduto, il giudice deve indagare il comportamento di quest'ultimo in riferimento a tale obbligazione ed al suo adempimento, senza che possa rilevare al riguardo la avvenuta o meno costituzione in mora del compratore come creditore della consegna del bene.

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