Cass. civile, sez. II del 1979 numero 986 (15/02/1979)


Per effetto del diverso regime probatorio della simulazione connesso alla diversa situazione di diritto sostanziale della parte o del terzo, il medesimo negozio può essere dichiarato simulato nei confronti del terzo e non nei confronti della parte o dei suoi aventi causa, e ciò anche se tutti agiscano quali litisconsorti facoltativi nel medesimo processo, dal momento che non è possibile attribuire a ciascun litisconsorte maggiori possibilita di ottenere il riconoscimento del proprio autonomo diritto sostanziale di quelle che egli avrebbe avute se avesse esercitato la sua azione in un distinto processo. (Nella specie, un negozio era stato dichiarato simulato nei confronti del coniuge superstite del simulato alienante - usufruttuario ex lege, e dunque terzo, quale titolare di un diritto proprio, nei confronti del de cuius e dei suoi eredi - mentre la simulazione era stata esclusa, per difetto di prova, nei confronti degli eredi non legittimari).

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