Cass. civile, sez. II del 1979 numero 5983 (17/11/1979)


A norma dell' art. 1064 cod. civ., il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne ed è comprensivo anche di quelle facoltà accessorie (adminicula servitutis) che sono indispensabili per l' esercizio del diritto e senza delle quali l' utilitas della servitù non potrebbe ricevere attuazione: facoltà accessorie che non danno luogo ad autonoma servitù e che, quindi, non possono perdersi o estinguersi se non insieme con la servitù alla quale ineriscono. Tali facoltà rientrano nel contenuto unitario della servitù e ad esse corrisponde, dal punto di vista passivo, un pati del proprietario del fondo servente.

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