Cass. civile, sez. II del 1979 numero 5832 (12/11/1979)


I poteri di amministrazione e di disposizione riconosciuti all'erede beneficiario, quale titolare dell'ufficio di liquidazione, rispetto all'eredità in generale, spettano anche al curatore della eredità rilasciata a norma dell'art. 507 cod. civ., in quanto allo stesso va riconosciuta la qualità di sostituto dell'erede, nonché di titolare dell'ufficio di liquidazione. Ne consegue che il curatore è legittimato a compiere gli atti di gestione e di disposizione da lui ritenuti idonei per conseguire i fini della liquidazione, anche con riguardo alla cosa legata, essendo questa vincolata al soddisfacimento dei concorrenti interessi dei creditori e dello erede. Ne ciò è inconciliabile con il principio del trapasso immediato del legato dal defunto al legatario, perché l'acquisto del legatario è sottoposto alla condizione che i beni del patrimonio ereditario siano sufficienti al soddisfacimento dei creditori, sicché, in caso contrario, il curatore ex art. 507 cod. civ. può disporre della cosa legata, in virtù di un potere di rappresentanza dei creditori, implicitamente attribuitogli dalla legge, nell'ambito dell'ufficio di liquidazione di cui è investito.

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