Cass. civile, sez. II del 1979 numero 5747 (07/11/1979)


La rappresentazione, che nella linea collaterale, a norma dell'art. 468 cod. civ., ha luogo a favore di discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto, presuppone che i fratelli e le sorelle siano legittimi, in quanto fra più figli naturali del medesimo genitore non si instaura alcun rapporto. È manifestamente infondata, in relazione agli artt 3 e 30 della costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell' art. 468 cod. civ. - interpretato nel senso che, nella linea collaterale, la rappresentazione ha luogo a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto, purché i fratelli e le sorelle siano legittimi - in quanto, da un lato, esclusa ogni assimilazione tra parentela naturale e parentela legittima, la prima acquista valore giuridico solo se riconosciuta o dichiarata ed opera in modo ristretto, nel senso che il vincolo, che si crea, lega soltanto fra di loro figlio naturale e genitore naturale e non ha una efficacia estesa al di là di tale rapporto; d' altro lato, nell' assicurare ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, la legge si riferisce sempre e unicamente ai rapporti tra genitori e figli e non a quelli dei figli tra di loro.

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