Cass. civile, sez. II del 1979 numero 5619 (26/10/1979)


A seguito del rilascio dei beni ereditari a favore dei creditori, da parte dell'erede, il curatore assume l'incarico di procedere alla liquidazione del patrimonio ereditario nell'interesse dei creditori, dei legatari e dello stesso erede, cui spetta l'eventuale residuo. Pertanto, qualora sia proposta domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto (nella specie: compravendita) in forza di una pattuizione pregressa all'entrata in carica del curatore, ma destinata ad avere effetto nel corso della liquidazione, è indispensabile l'evocazione in giudizio del curatore dell'eredità, affinché la pronunzia faccia stato anche nei suoi confronti in relazione ai suoi poteri di assegnatario e di amministratore dell'eredità medesima.

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