Cass. civile, sez. II del 1979 numero 4565 (07/08/1979)


In tema di compravendita, qualora la cosa venduta sia affetta da vizi, il compratore non può avvalersi dell'azione di esatto adempimento, alternativamente con le azioni derivanti dalla garanzia di cui all'art. 1490 cod. civ., in quanto le obbligazioni principali del venditore, secondo la previsione dell'art. 1476 cod. civ., non hanno per oggetto, neppure in via sussidiaria, un facere relativo alla materiale struttura della cosa venduta.

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