Cass. civile, sez. II del 1979 numero 3153 (04/06/1979)


Ai fini dell' applicazione della sanzione di invalidità di cui al secondo comma dell' art. 1341 cod. civ. non è necessario che al di fuori del contratto oggetto della controversia una delle parti di esso si trovi in una situazione di preminenza economica, operando in regime di monopolio o quasi monopolio, e che l' altra parte, la quale aderisce al modulo già predisposto dalla prima, versi, invece, in una situazione economica deteriore o di debolezza, essendo sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto le condizioni generali del contratto alle quali l' altro aderisce. Infatti, l' art. 1341 cod. civ. ha inteso apprestare una particolare tutela al contraente per adesione per il solo fatto che, non avendo partecipato alla formulazione delle singole clausole contrattuali, potrebbe sottoscrivere in blocco il modulo senza averne prima inteso o sufficientemente meditato il contenuto.

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