Cass. civile, sez. II del 1979 numero 2167 (12/04/1979)


L'azione di riduzione del prezzo, previsto dall'ultimo comma dell'art. 1492 cod. civ., in tema di vendita, è applicabile, a norma dell'art. 1555 cod. civ., anche al contratto di permuta, dal momento che devono ritenersi compatibili, con quest'ultimo contratto, tutte quelle norme in materia di vendita che, pur facendo riferimento al prezzo, non si riferiscono al suo carattere pecuniario, ma considerano il prezzo come corrispettivo della prestazione e quindi si fondano genericamente sulla funzione di scambio del contratto.Poiché nella permuta ciascun bene permutato costituisce corrispettivo dell'altro, la riduzione del prezzo va intesa come riduzione della prestazione del contraente adempiente mercè conguaglio in danaro imposto a carico del contraente non regolarmente adempiente o, se si è in presenza di beni fungibili, mediante restituzione in natura di parte di essi da parte di quest'ultimo.

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