Cass. civile, sez. II del 1979 numero 1906 (03/04/1979)


La differenza tra vendita a corpo o a misura attiene normalmente all'influenza dell'estensione del bene sul prezzo pattuito e non produce effetti in ordine all'individuazione della cosa compravenduta, per la quale l'indicazione dei confini ha funzione essenziale ove sia precisa e riscontrabile sul terreno: la distinzione, peraltro, diviene rilevante quando sia contestata tra le parti la prevalenza del criterio di riferimento costituito dalla indicazione di una determinata particella catastale ovvero di quello costituito dalla indicazione della misura della superficie del fondo venduto.

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