Cass. civile, sez. II del 1978 numero 741 (16/02/1978)


Ai sensi dell' art. 1074 cod. civ., l' impossibilità materiale di uso della servitù, dipenda da eventi naturali, ovvero da fatti imputabili al proprietario del fondo servente od a quello del fondo dominante, così come la sopravvenuta mancanza di utilitas della servitù medesima, non ne determinano l' estinzione, se non è decorso il termine prescrizionale fissato dall' art. 1073 cod. civ., con la conseguenza che, fino alla scadenza di detto termine, non incidono sulla pienezza della tutela del relativo diritto, e sull' illegittimità del compimento, da parte del proprietario del fondo servente, di atti o fatti contrari al suo esercizio.

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