Cass. civile, sez. II del 1978 numero 5811 (07/12/1978)


Per aversi inadempimento doloso, agli effetti dell' art. 1225 cod. civ., occorre la mala fede del debitore, ossia la consapevolezza di arrecare danno al creditore con la propria condotta, non essendo sufficiente che il debitore volontariamente non esegua l' obbligazione assunta.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1978 numero 5811 (07/12/1978)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti