Cass. civile, sez. II del 1978 numero 5458 (22/11/1978)


Se dopo il preliminare si stipula il contratto definitivo senza che contro il preliminare sia stata proposta azione di rescissione, dal momento della conclusione del contratto definitivo sorge una nuova azione di rescissione ed il relativo termine annuale di prescrizione decorre da quest' ultima data e non da quella di conclusione del preliminare, sia perché il fatto che le condizioni per proporre l' azione di rescissione sussistano fin dalla stipulazione del preliminare non esclude che le stesse possano permanere ed abbiano autonoma rilevanza nel momento della conclusione del contratto definitivo, sia perché l' abuso dello stato di bisogno e la lesione si consumano ulteriormente in tale momento, in quanto solo con il negozio definitivo la parte danneggiata esegue la prestazione posta a suo carico.

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