Cass. civile, sez. II del 1978 numero 5413 (21/11/1978)


Il vigente ordinamento non prevede, come causa di estinzione dell'usufrutto l'usucapio libertatis, ma, unicamente, la prescrizione estintiva, a seguito del non uso da parte dello usufruttuario protratto per venti anni.(Nella specie la convenuta, citata in giudizio dal padre il quale reclamava l'usufrutto di un certo numero di azioni esistenti nello asse ereditario del coniuge defunto e il rendiconto della gestione della figlia, aveva eccepito che il diritto vantato dal genitore era stato da lei acquisito per usucapione decennale di buona fede).

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