Cass. civile, sez. II del 1978 numero 5295 (16/11/1978)


Con la transazione propria, e cioè non novativa, le parti non eliminano il precedente rapporto e la relativa fonte negoziale, i quali permangono nei sensi e con le modifiche di cui alla transazione: resta perciò compito del giudice del merito accertare la disciplina convenzionale data dalle parti al rapporto a seguito della transazione. Tale accertamento, trattandosi di interpretazione del contratto, costituisce questione di fatto che da luogo a valutazioni incensurabili in sede di legittimità, se congruamente motivate.

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