Cass. civile, sez. II del 1978 numero 4530 (11/10/1978)


Nel contratto d'appalto, l'appaltatore ha diritto, qualora consegni una sola parte dell'opera, non potuta ultimare per eventi naturali, al proporzionale compenso, determinato dal giudice, nonché agli interessi moratori dal momento della domanda, mentre non ha diritto agli interessi corrispettivi, decorrenti dal momento della scadenza dell'obbligazione, nella specie da identificare con l'ultimazione dei lavori.

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