Cass. civile, sez. II del 1978 numero 4463 (06/10/1978)


La penale pattuita per l' inadempimento od il ritardo nello adempimento, ai sensi dell' art. 1382 cod. civ., è dovuta a seguito del concreto verificarsi di detti eventi, senza che si richieda la costituzione in mora del debitore.

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