Cass. civile, sez. II del 1978 numero 4433 (05/10/1978)


Il contratto di fideiussione, con cui il fideiussore si sia obbligato, nei confronti del compratore di un automobile, a curare la trascrizione dell'acquisto nel pubblico registro automobilistico, si configura come fideiussio indemnitatis, e cioè come una fideiussione in cui l'obbligo del garante non ha per oggetto il compimento della prestazione, nel caso di inadempimento del debitore principale, bensì il semplice risarcimento del danno. Infatti, nel caso in cui il venditore dell'automobile non abbia, a sua volta, trascritto il suo acquisto, non avrebbe efficacia la trascrizione effettuata a favore del compratore, stante il principio della continuità della trascrizione, espresso nell'art. 2650, I° comma cod. civ.. da ciò consegue che la risoluzione per inadempimento della vendita, chiesta dal compratore nei confronti del venditore, comporta bensì rinuncia del secondo alle prestazioni che il primo avrebbe dovuto compiere, ma non comporta rinuncia alla garanzia fideiussoria.

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