Cass. civile, sez. II del 1978 numero 3925 (23/08/1978)


Ai sensi dell' art. 1503 secondo comma cod. civ., il venditore che abbia comunicato al compratore la propria volontà di esercitare il riscatto convenzionale, entro il termine all' uopo previsto, ma abbia ricevuto dal compratore medesimo il rifiuto dell' offerta non formale delle somme dovutegli (prezzo, spese ed ogni altro pagamento legittimamente effettuato per la vendita), decade dal diritto di riscatto qualora non provveda, negli otto giorni successivi a detta scadenza, all' offerta reale di quelle somme, con le formalità prescritte dagli artt 1209 cod. civ., 73 e 74 disp. Att. cod. civ..

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