Cass. civile, sez. II del 1978 numero 2665 (26/05/1978)


I rimedi previsti dall'art. 1489 cod. civ., qualora la cosa venduta sia gravata da oneri o diritti di godimento di terzi, sono esperibili dal compratore anche in caso di alienazione di immobile con opere effettuate in violazione delle limitazioni legali della proprietà (nella specie, tubazioni a distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 889 cod. civ.), ove la relativa inosservanza non sia stata dichiarata dal venditore e non sia conosciuta dal compratore stesso, o comunque da lui conoscibile con l'uso della normale diligenza.

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