Cass. civile, sez. II del 1977 numero 5227 (01/12/1977)


Prima dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, il coniuge superstite aveva diritto ad una quota di usufrutto sull'eredità allorché concorreva con i figli legittimi, cosicchè esso, quale legatario ex lege, non aveva bisogno di accettare il legato per acquistare tale quota. Conseguentemente, fino a quando non era soddisfatto delle proprie ragioni, il coniuge superstite era legittimato a promuovere un giudizio tendente a ottenere una sentenza di accertamento del suo diritto di usufrutto e di condanna del terzo alla restituzione dei cespiti ereditari di cui questi fosse indebitamente in possesso, in quanto il suo diritto ineriva a tutti i beni ereditari indistintamente considerati, onde nessun bene caduto nella successione era in grado di esser sottratto a tale diritto reale, che poteva essere fatto valere erga omnes su ogni singolo cespite ereditario. L'accettazione tacita di eredità può avvenire anche per mezzo di negotiorum gestio concernente i relativi beni, ove intervenga la ratifica del chiamato a norma dell'art. 2032 cod.civ., in quanto tutte le ragioni che si oppongono alla configurabilità di un'accettazione tacita di eredità per effetto della gestione di affari compiuta nell'interesse del chiamato e relativa ad atti di amministrazione - tra cui, in particolare, la necessità che essa sia desumibile da un comportamento del successibile, che potrebbe rifiutare l'eredità oltre che per ragioni economiche anche per motivi di ordine morale - sono superate dalla successiva ratifica del medesimo, cosicchè gli effetti del negozio posto in essere dal gestore si esplicano nella sfera del dominus con efficacia retroattiva.Per stabilire se, in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile, si abbia un possesso idoneo all'usucapione, ovvero una mera detenzione, occorre far riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso e, a tal fine, occorre stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o un contratto a effetti obbligatori; solo nel primo caso, infatti, il contratto è idoneo a determinare nel soggetto investito del relativo diritto l'animus possidendi, anche se la convenzione non rivesta la forma scritta richiesta ad substantiam dalla legge o manchi la legittimazione a disporre dell'alienante o del costituente, mentre nel secondo caso, attuandosi unicamente l'attribuzione di un diritto di credito, può giustificarsi solo la sussistenza di un animus detinendi dell'accipiens, irrilevante agli effetti dell'usucapione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1977 numero 5227 (01/12/1977)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti