Cass. civile, sez. II del 1977 numero 3506 (04/08/1977)


Se è vero che il vigente ordinamento, rifiutando il principio romanistico della tipicita delle servitù, è ispirato a quello della libertà nella determinazione del loro contenuto nell'ambito della categoria generale, quale positivamente disciplinata, è anche vero che l'inquadramento della servitù in uno dei tipi tradizionali conserva una certa rilevanza ai fini dell'indagine richiesta dalla seconda parte dell'art. 1065 Cod. civ., per stabilire se una modalità di esercizio sia conforme al cosiddetto criterio del minimo mezzo, in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minimo aggravio del fondo servente. (Nella specie, la cs ha affermato che esattamente il giudice del merito, accertata l'avvenuta costituzione convenzionale di una semplice servitù di passaggio, in assenza di precise clausole idonee a delimitare e ridurre il contenuto del diritto dominicale sul fondo servente al di la di quanto necessario per rendere possibile lo esercizio del passaggio, ha ritenuto non compresa tra le facoltà spettanti al proprietario del fondo dominante anche quella di intercludere la striscia di terreno, gravata dalla servitù, all'uso del relativo proprietario).

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