Cass. civile, sez. II del 1977 numero 3377 (02/08/1977)


E' ammissibile la costituzione di una servitù a favore di un terzo, il quale, in quanto tale, non partecipi alla stipulazione dell' atto costitutivo della servitù, giacchè il contratto a favore di terzi è lo strumento tradizionale e precipuo per la costituzione di pesi consimili in favore e a carico dei singoli fondi compresi in una lottizzazione.

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