Cass. civile, sez. II del 1977 numero 2261 (03/06/1977)


Il patto successorio dispositivo ha, come suo elemento essenziale, l'intenzione delle parti di disporre di un bene che esse allo stato riconoscono essere altrui e che prevedono diventerà in futuro di pertinenza del disponente, mortis causa; pertanto, non è ravvisabile patto successorio nell'ipotesi in cui il disponente aliena un immobile di proprietà di terzi prima della morte del proprietario, ma nella convinzione di alienare un bene proprio e non già un bene che prevede di acquistare a causa di morte.

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