Cass. civile, sez. II del 1976 numero 836 (10/03/1976)


L'attribuzione consapevole compiuta da uno dei condividenti a favore dell'altro di beni aventi valore superiore a quello della quota spettante a quest'ultimo, vale, di per se, ad escludere che il contratto posto in essere dalle parti abbia natura divisoria e la qualifica, invece, come contratto traslativo che si sottrae, in quanto tale, all'azione di rescissione di cui all'art. 763 cod. civ.. Pertanto, il giudice del merito il quale abbia accertato, con statuizione non impugnata, che il contratto integri una divisione non può ritenere, nel contempo, che la sproporzione di valore fra il bene assegnato ad un condividente e la quota a questo spettante sia stato il frutto di una determinazione consapevole dell'altro contraente e respingere per questo motivo la domanda di rescissione proposta ai sensi della citata norma.

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