Cass. civile, sez. II del 1976 numero 3558 (18/10/1976)


Il contratto di agenzia non abilita l'agente a riscuotere i crediti del preponente, se tale facoltà non gli sia stata espressamente attribuita, ma, neppure in quest'ultimo caso, egli può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione: pertanto il debitore non può sostenere di essersi liberato del proprio debito verso il preponente in virtù di un accordo transattivo concluso con l'agente, se quest'ultimo non gli abbia giustificato i suoi poteri.

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