Cass. civile, sez. II del 1976 numero 197 (22/01/1976)


Le disposizioni dei piani privati di lottizzazione non costituiscono norme edilizie, agli effetti previsti negli articoli 871, 872 ed 873 cod civ, anche quando i piani stessi siano approvati (ai sensi dell'art 28 della legge urbanistica n 1150 del 1942) ovvero autorizzati (a norma dell'art 8 della legge n 765 del 1967). Tuttavia, se nel vigente ordinamento non è prevista la trasformazione in senso normativo di dette disposizioni, la disciplina del diritto privato consente di attribuire loro vincolativita generale con lo inserimento in rapporti di contenuto reale ed assoluti, per mezzo degli strumenti del contratto, anche a favore di terzo, e della trascrizione. Cosi, nei piani di lottizzazione e contratti relativi, la destinazione di una striscia di terreno a strada puo essere assicurata, con efficacia reale, mediante la creazione di una communio incidens su di essa, a favore di tutti coloro che hanno contribuito a realizzarla, ovvero mediante la costituzione immediata di servitù.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1976 numero 197 (22/01/1976)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti