Cass. civile, sez. II del 1976 numero 1383 (20/04/1976)


Poiché nello spoglio del possesso l' animus spoliandi è insito nello stesso atto d' impossessamento della cosa e non è escluso dalla convinzione di essere proprietario della medesima, l' eccezione feci sed iure feci non vale a contrastare l' azione di reintegrazione se sia fondata su un preteso ius possidendi; essa vale invece ad escludere l' arbitrarieta del fatto, se idonea a dimostrare, anzi che lo jus possidendi, lo jus possessionis, ossia che lo spogliatore opero nell' ambito del suo possesso, esclusivo o comune con l' attore in reintegrazione.

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