Cass. civile, sez. II del 1975 numero 3658 (29/10/1975)


Ai sensi del secondo comma dell'art. 1711 cod. civ., per soddisfare le esigenze di una regolare esecuzione del mandato, al mandatario è consentito di discostarsi dalle istruzioni ricevute, qualora circostanze ignote al mandante facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione. Questo temperamento all'obbligo di eseguire le istruzioni del mandante si giustifica sia con il principio che il mandatario è organo di volontà sia con le finalità proprie del rapporto di mandato, tra le quali la principale è, appunto, quella di realizzare nel miglior modo possibile l'interesse del mandante.

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