Cass. civile, sez. II del 1975 numero 3590 (27/10/1975)


Poiché, a norma degli artt 1140 e 1066 Cod. civ., il possesso delle servitù prediali consiste nell'esercizio effettivo di tali diritti, in tanto può configurarsi il possesso di una servitù positiva, tutelabile con l'azione di reintegrazione, in quanto sia stato posto in essere, da parte del titolare del fondo dominante, un atto iniziale di esercizio della servitù medesima.Il possesso delle servitù negative, tutelabile con l'azione anzidetta, si esplica, invece, mediante il godimento dell'utilità derivante al fondo dominante dal comportamento di astensione cui è tenuto il titolare del fondo servente. (Nella specie, sulla base dei suesposti principi, la S.C. ha ritenuto non tutelabile con l'azione di spoglio la servitù positiva, mai esercitata, di aprire finestre apportatrici di luce sul fondo contiguo).

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