Cass. civile, sez. II del 1975 numero 2954 (02/08/1975)


Quando oggetto del giudizio sia un'obbligazione pecuniaria, alla condanna al pagamento della somma richiesta può aggiungersi la condanna al pagamento degli interessi moratori solo se vi sia esplicita domanda, trattandosi di obbligazione accessoria, mentre, se oggetto del giudizio è il risarcimento del danno per inadempimento di un'obbligazione non avente ad oggetto una somma di denaro, e nella citazione venga indicata la somma equivalente alla prestazione, ben può il giudice del merito liquidare, nella sentenza di condanna, gli interessi sulla detta somma dal momento della domanda, perché questi concorrono a formare il danno richiesto.

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