Cass. civile, sez. II del 1975 numero 194 (17/01/1975)


Il contratto di divisione di beni costituenti l' oggetto di un unico rapporto di comunione è nullo se stipulato soltanto da alcuni dei comproprietari, che si siano attribuita la proprietà piena ed esclusiva dei singoli lotti, nonostante che i beni appartengano pro indiviso anche ai comunisti assenti. Ne la detta divisione può divenire a posteriori valida a seguito della cessione ad uno dei condividenti delle quote ideali spettanti ai comproprietari che non hanno partecipato all' atto, in quanto detta cessione, sostituendo il cessionario nella quota dei cedenti. Ricostituisce tra i condividenti proprio quello stato di comunione che l' atto divisionale mirava ad eliminare; ed ove, invece, il cessionario trasferisca ad altro condividente le quote ideali già appartenute ai terzi sui beni assegnati a quest' ultimo, anche tale negozio non ha effetto sanante, perché in tal caso lo scioglimento della comunione non deriva dal solo atto di divisione, ma dal concorso di questo col successivo atto traslativo, la cui complementarietà incrina radicalmente l' operata divisione, travolgendo i criteri adottati e l' equilibrio economico attuato con tale atto, ed evidenziandone l' inidoneità a realizzare l' effetto perseguito dalle parti.

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