Cass. civile, sez. II del 1975 numero 1929 (17/05/1975)


Ai fini dell' usucapione, il possesso acquisito animo et corpore può conservarsi solo animo, purché si conservi la possibilita di esercitare la signoria sulla cosa, anche senza compiere singoli atti di esercizio del possesso. Qualora, però, la situazione obiettiva muti, si da venir meno, pur temporaneamente, la possibilita di compiere atti di esercizio del possesso - come, ad esempio, quando l' edificio posseduto venga distrutto da eventi bellici e poi ricostruito - si verifica la perdita del possesso, che, se protratta oltre un anno, da luogo all' interruzione dell' usucapione, ai sensi dell' art. 1167 cod. civ..

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