Cass. civile, sez. II del 1975 numero 1018 (17/03/1975)


Poiché l' art. 23 cod. civ. prevede soltanto ipotesi di annullabilità e non anche di nullità delle deliberazioni delle associazioni riconosciute, deve ritenersi che con tale norma, applicabile anche alle associazioni non riconosciute, il legislatore abbia convertito, per quanto riguarda le suddette deliberazioni, le cause di nullità in cause di annullabilità. (Nella specie, si trattava della mancata osservanza del termine nello statuto fissato per il preavviso della data di riunione della assemblea deliberante).

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