Cass. civile, sez. II del 1971 numero 3255 (15/11/1971)


Costituisce titolo idoneo a trasferire la proprietà a norma dell'art. 1159 cod. civ. l'atto annullabile, il quale è perfettamente operante se e finchè non venga annullato, ma non l'atto affetto da nullità giacchè questo vizio è sempre rilevabile da chiunque vi abbia interesse e investe il titolo della sua antigiuridica esistenza.La vendita di un bene immobile ereditario compiuta da un minore senza l'autorizzazione del tribunale costituisce un atto annullabile; in conseguenza, la mancata impugnazione dell'atto dispositivo da parte di coloro nell'interesse del quale l'autorizzazione è prescritta (creditore dell'eredità, legatari e, eventualmente, l'erede incapace) fa sì che l'atto resti operante e costituisca titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, invocabile dall'acquirente per far valere l'usucapione decennale.

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