Cass. civile, sez. II del 1971 numero 1313 (08/05/1971)


L'art. 2268 cod. civ., secondo il quale il socio di una società semplice risponde personalmente delle obbligazioni sociali salvo che chieda la preventiva escussione del patrimonio della società, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi, non presuppone che il creditore sia già munito di un titolo esecutivo nei confronti della società né che questa partecipi al giudizio instaurato contro il singolo socio, in quanto il giudicato, ottenuto dal creditore nei confronti di quest'ultimo, non pregiudica, nell'eventuale azione di rivalsa, la difesa della società o degli altri soci rimasti estranei al primo giudizio.

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