Cass. civile, sez. II del 1970 numero 00389 (19/02/1970)


L' art 590 cod civ non può trovare applicazione quando la nullità della disposizione testamentaria dipenda dalla contrarietà della disposizione stessa all' ordine pubblico, essendo la detta norma operante solo in quelle ipotesi in cui il testatore, con un suo valido atto di volontà, potrebbe realizzare quel risultato pratico che intende raggiungere, e non anche quando il fine da lui perseguito non potrebbe essere direttamente raggiunto perché vietato dalla legge come illecito. Conseguentemente, l' esecuzione volontaria di una disposizione testamentaria contenente un fedecommesso de residuo vietato ai sensi dello art 692 cod civ e priva di effetti.

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